Decreto attuativo della Direttiva Omnibus, le novità introdotte nel Codice del Consumo

Con il D.Lgs 26/2023 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. Sono state introdotte, tra le altre, le seguenti importanti modifiche al Codice del Consumo.
Annunci di riduzione di prezzo
È stato aggiunto il nuovo art. 17 bis, per la disciplina relativa agli sconti. Questa particolare disposizione entrerà in vigore il 1.07.2023 a differenza delle altre che saranno applicabili a partire dal 2.04.2023.
Ogni annuncio di riduzione di prezzo dovrà indicare il prezzo più basso applicato dal professionista nei trenta giorni precedenti. Questa disposizione non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, ai “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo e alle vendite sottocosto di cui all’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Modifiche di alcune definizioni e introduzione di nuove
È stata modificata la definizione di “prodotto” (art. 18) con l’inclusione dei servizi digitali e del contenuto digitale.
Sono state introdotte all’art. 18 le definizioni di:

  • “classificazione”: quale “rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione” (lett. n-bis);
  • “mercato online”: quale “un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori” (lett. n-ter).

Pratiche commerciali ingannevoli
È stata aggiunta all’art. 21 comma due, tra le pratiche considerate ingannevoli, l’attività di marketing tesa a promuovere un bene, in uno Stato membro dell’Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse.
Omissioni ingannevoli
Le omissioni ingannevoli (art. 22), come noto, sono costituite dalle pratiche commerciali che omettono informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e che lo inducono o sono idonee ad indurlo in tal modo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Per quanto riguarda il caso di un invito all’acquisto, tra le informazioni rilevanti ai fini di individuare un’omissione ingannevole, è stata introdotta, per i prodotti offerti su mercati online, quella di indicare se il terzo che offre i prodotti sia un professionista o meno.
Inoltre, sono stati aggiunti nuovi commi per cui:

  • nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
  • sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, le recensioni
Sono state inoltre aggiunte, tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23):

  • quella di fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno dei risultati;
  • quella di rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto;
  • quella di indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;
  • quella di inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali.

Le sanzioni e le clausole vessatorie
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, il massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è stato elevato da 5.000.000 a 10.000.000 di euro, tenendo conto non solo della gravità e della durata della violazione ma anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.
I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali potranno inoltre adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda le clausole vessatorie, qualora l’AGCM accerti il loro utilizzo, potrà applicare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra richiamata per le pratiche commerciali scorrette.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento all’ambito di applicazione delle sezioni da I a IV del capo relativo ai diritti dei consumatori nei contratti (art. 46), è stato espressamente previsto che, ferma la disciplina dettata dal GDPR e dal Codice Privacy, le disposizioni delle suddette sezioni si applicano anche “se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista”. Questo tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge e il professionista non tratti tali dati per nessun altro scopo.
Nuovi obblighi di informazione nei contratti a distanza
All’art. 49, tra gli obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali sono stati inseriti anche:

  • l’informazione relativa al mezzo di comunicazione eventualmente utilizzato che garantisca al consumatore di poter intrattenere con il professionista una corrispondenza scritta, che rechi la data e l’orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole;
  • l’informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.

Obblighi di informazione per i contratti conclusi su mercati online
È stato inoltre introdotto l’art. 49 bis che prevede alcuni obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online.
Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta su un mercato online, il fornitore del mercato online deve indicare altresì al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

  1. informazioni generali in merito ai principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
  2. se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno;
  3. nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori;
  4. se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online.

Diritto di recesso e contenuto fornito o creato dal consumatore
Per quanto riguarda il diritto di recesso, è stato aggiunto all’art. 52 il comma 1 bis per cui il periodo di recesso di quattordici giorni è prolungato a trenta giorni, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.
All’art. 56 (obblighi del professionista in caso di recesso) sono stati aggiunti una serie di commi che prevedono quanto segue.

  • Il professionista deve astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo alcune eccezioni elencate dalla norma.
  • Salvo le suindicate eccezioni il professionista, su richiesta del consumatore, mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, fornito o creato dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista.
  • Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
  • In caso di recesso dal contratto, il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli inaccessibile tale contenuto o servizio digitale o disattivando il suo account utente.

Inoltre, all’art. 57 (obblighi del consumatore nel caso di recesso) è stato previsto che, in caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
Contatta lo studio per informazioni sull’adeguamento alle nuove disposizioni del Codice del Consumo.