Il Garante esamina i nuovi Cookie wall

In questi giorni sono comparse diverse iniziative di “cookie wall” di testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet nel settore televisivo per cui, per consultare gratuitamente i contenuti, è necessario prestare un consenso alla profilazione. Nel caso di mancato rilascio del consenso è necessario abbonarsi.

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Il Garante, anche a seguito di alcune segnalazioni, sta prendendo in esame tali iniziative alla luce del quadro normativo attuale al fine di valutare l’adozione di eventuali interventi. Così ha reso noto con il comunicato stampa pubblicato in data odierna (doc. web 9815415).

La tematica sulla commerciabilità dei dati o data monetization e cioè sull’utilizzo dei dati come “moneta” in cambio di un bene/servizio è stata riaperta dalle modifiche al Codice del consumo (artt. 135 octies e ss.) introdotte dal d.lgs. 173/2021 in attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

La questione è ancora aperta in quanto rimane sempre ferma la necessità di rispettare le previsioni del GDPR. Così dispone anche l’art. 135 nonies Codice del Consumo.

Può il consenso espresso in tali cookie wall avere le caratteristiche richieste dall’art. 7 GDPR? Secondo tale disposizione il consenso deve essere libero e, nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, deve essere tenuta nella massima considerazione “l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto”.

Le valutazioni annunciate dal Garante potranno essere l’occasione per affrontare tale aspetto e anche i punti aperti sull’equilibrio tra le nuove previsioni del Codice del consumo e il rispetto del GDPR.

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