Sanzione del Garante per Telemarketing

I fatti oggetto dell’ordinanza

L’istruttoria del Garante è stata avviata al seguito della ricezione di un reclamo da parte di un interessato per non aver ricevuto risposta alla sua richiesta di esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.

L’interessato aveva in particolare esercitato il diritto di accesso di cui all’art. 15 in relazione all’origine del dato relativo al proprio numero di telefono, il diritto di cancellazione di cui all’art. 17 in relazione agli archivi della società e il diritto di opposizione al trattamento di marketing diretto ai sensi dell’art. 21 par. 2 GDPR.

Dopo la ricezione di una chiamata da parte della Società e una prima opposizione verbale rimasta inascoltata, il reclamante riceveva una seconda telefonata indesiderata. Inviava quindi tramite e-mail alla Società il modulo per l’esercizio dei suddetti diritti scaricato dal sito del Garante senza però ricevere alcun riscontro.

L’istruttoria del Garante

Il Garante chiedeva alla società di esprimere le proprie osservazioni in merito al reclamo dell’interessato con l’invito a dichiarare se intendesse aderire alle sue richieste di esercizio dei diritti. La richiesta di informazioni rimaneva senza risposta.

L’Autorità, preso atto di quanto sopra, contestava alla Società la violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice, per avere omesso di fornire riscontro ad una richiesta di informazioni ed esibizione di documenti formulata dal Garante e degli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento, per aver omesso di fornire riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell’interessato. Contestava inoltre la violazione degli artt. art. 130, comma 3, e 166, comma 2, del Codice, per aver effettuato due chiamate promozionali all’utenza telefonica del reclamante, senza aver acquisito dal medesimo il prescritto consenso.

La sanzione

La Società non ha esercitato il proprio diritto di difesa, in relazione agli addebiti contestati.

L’Autorità, tramite le dichiarazioni e i documenti contenuti nel reclamo, ha ritenuto comunque di aver acquisito piena prova della responsabilità in ordine alle contestazioni effettuate.

Dalle dichiarazioni riportate nel reclamo, è emerso che l’interessato, durante la prima chiamata ricevuta dalla Società, aveva espresso all’operatore la volontà di opposizione a ricevere ulteriori telefonate. Nonostante questo, veniva ricontattato dalla medesima Società una seconda volta. In occasione del successivo esercizio, questa volta via e-mail, dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento, la Società non forniva alcun riscontro.

La mancata risposta alle richieste del Garante ha altresì comportato un appesantimento degli adempimenti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa. Questa circostanza risulta pacificamente dimostrata posto che l’Autorità ha inviato la richiesta all’indirizzo pec della Società e che questo, ai sensi dell’art. 37 del d.l. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, è stato qualificato quale “domicilio digitale” valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Per quanto sopra esposto il Garante:

  • ha rivolto un avvertimento alla Società, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, di non effettuare trattamenti della medesima specie di quelli descritti nell’atto di reclamo, senza acquisire dagli interessati il prescritto consenso;
  • ha ingiunto ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di soddisfare e dare riscontro alle richieste del reclamante, con riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento;
  • ha imposto alla Società ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati del reclamante e
  • ha adottato un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, parr. 3 e 5, del Regolamento, determinandola in € 20.000.

Quanto sopra tenendo conto delle condotte omissive da parte della Società nei confronti dell’interessato e dell’Autorità e della durata delle stesse che hanno protratto i tempi di evasione del reclamo e del riscontro alle richieste dell’interessato. Sono stati inoltre considerati il fatturato, il contenuto utile registrato dalla Società nell’esercizio 2019 e il contesto socio-economico generale, caratterizzato da una profonda crisi economica a seguito della grave emergenza epidemiologica mondiale.